martedì 13 gennaio 2015

TFR IN BUSTA PAGA ENTRO 31 GENNAIO LE MODALITA' DI ATTUAZIONE






Con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sapremo le modalità di attuazione

La Legge di Stabilità 2015 prevede che i lavoratori dipendenti del settore privato, che abbiano un rapporto di lavoro in essere presso lo stesso datore di lavoro da almeno sei mesi, possano percepire mensilmente in busta paga la quota maturanda del trattamento di fine rapporto, compresa quella eventualmente destinata alla previdenza complementare.

Entro il 31 gennaio 2015, infatti, dovrà essere emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che stabilisce come dovrà essere attuata questa possibilità che, ricordiamo, sarà irrevocabile fino al 30 giugno 2018.

I datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota del TFR ai lavoratori possono accedere ad un finanziamento assistito dal Fondo di garanzia istituito presso l’INPS, nonché da garanzia dello Stato.

Per i datori di lavoro con meno di 50 addetti che non optino per detta modalità di accesso al credito e per datori di lavoro con numero di addetti pari o superiore a 50 è previsto, in proporzione alle quote di TFR percepite dai lavoratori come parte integrativa della retribuzione, il riconoscimento delle misure compensative di carattere fiscale e contributivo.

Il lavoratore, come requisito minimo e indispensabile, deve avere maturato almeno otto anni di servizio presso la stessa azienda. Inoltre non potrà essere erogato più del 70% della somma effettivamente maturata fino al giorno della richiesta e le aziende non potranno presentare domande di tfr anticipato 2015 per più del 10% della forza lavoro avente titolo e tale numero non deve superare il 4% del totale dei dipendenti. Si è calcolato che un lavoratore con uno stipendio di circa 1400 euro potranno beneficiare di un aumento in busta paga di circa 100 euro al mese, ma la somma è assolutamente indicativa poiché varia in base agli anni di anzianità di servizio e quindi al trattamento di fine rapporto effettivamente maturato fino al momento della richiesta dell'anticipo. 
Fonte CGIA Mestre



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