lunedì 19 gennaio 2015

ESTENSIONE DELL'USO DEL FARMACO AVASTIN ANCHE A STRUTTURE PRIVATE LO SANCISCE L'ANTITRUST




AS1166 - DETERMINA AIFA RELATIVA ALL’INSERIMENTO DEL FARMACO
AVASTIN NELL’ELENCO DI CUI ALLA LEGGE N. 648/1996
Roma, 13 gennaio 2015
Ministero della Salute
Agenzia Italiana del Farmaco
Nell’esercizio del potere di segnalazione di cui all’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella sua adunanza del 19 dicembre 2014 ha inteso formulare alcune osservazioni in merito ad alcune disposizioni contenute nella determina
AIFA del 23 giugno 2014, relativa all'inserimento del farmaco “Avastin” nell’elenco di cui alla legge n. 648/96. In particolare, l’art. 2, lettera b), della determina appare sollevare criticità concorrenziali nella misura in cui prevede che, a fronte dell’inserimento dell’Avastin nella c.d. “lista di trasparenza”, la somministrazione di tale farmaco per uso intravitreale “dovrà essere riservata a centri oculistici ad alta specializzazione presso ospedali pubblici individuati dalle Regioni”.
Una simile limitazione all’uso del farmaco solo negli ospedali pubblici comporta, per le strutture ospedaliere private, il necessario ricorso al farmaco Lucentis che – come noto - ha un prezzo estremamente più elevato, rendendo in tal modo non competitiva l’offerta delle strutture private, anche ove convenzionate, con quelle pubbliche, in tal modo attuando una ingiustificata discriminazione tra strutture pubbliche e private.
Si evidenzia, infatti, che la scelta effettuata non risulta motivata da giustificazioni tecniche o sanitarie, anche alla luce del parere espresso, in data 15 aprile 2014, dal Consiglio Superiore di Sanità che ha raccomandato l’uso del farmaco Avastin in “centri di alta specializzazione”, non fornendo alcuna indicazione sulla natura pubblica o privata degli stessi.
L’Autorità auspica, pertanto, che - in assenza di motivazioni alla discriminazione segnalata, al momento non presenti nella determina in parola - la stessa sia prontamente modificata eliminando il profilo discriminatorio evidenziato tra soggetti pubblici e privati, al fine di garantirne la neutralità concorrenziale nei confronti delle strutture - centri ad alta specializzazione - autorizzate all’utilizzo e alla somministrazione del farmaco Avastin per uso intravitreale.
IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella


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