Il Consiglio dell’Autorità di regolazione dei trasporti ha approvato ieri il ”Regolamento” ed il “Modulo di reclamo” per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni previste dal Decreto legislativo 4 novembre 2014 n. 169, in attuazione della disciplina sui diritti dei passeggeri trasportati con autobus contenuta nel Regolamento comunitario (CE) n. 181/2011.
Sul sito Internet dell’Autorità www.autorita-trasporti.it sono disponibili i documenti relativi alle decisioni assunte, i cui effetti decorrono dalla data odierna di loro pubblicazione.
Sul sito Internet dell’Autorità www.autorita-trasporti.it sono disponibili i documenti relativi alle decisioni assunte, i cui effetti decorrono dalla data odierna di loro pubblicazione.
«Con l’adozione di questo Regolamento – ha dichiarato il Presidente dell’Autorità, Andrea Camanzi - anche i passeggeri italiani nel trasporto su autobus godranno, finalmente, di un livello di tutela pari a quello adottato da anni negli altri Paesi europei».
«La tempestiva decisione dell’Autorità – ha proseguito Camanzi – assicura alla nostra regolamentazione in materia di diritti dei passeggeri uniformità con quella europea e rende più appetibile il trasporto di linea su autobus a lunga percorrenza, in concorrenza con quello ferroviario e il corto raggio del trasporto aereo. Dopo la regolamentazione delle tutele dei passeggeri nel trasporto aereo, ferroviario e in autobus, manca ora solo quella dei passeggeri via mare, all’esame del Governo, per assicurare a qualunque viaggiatore in Europa la stessa protezione, a prescindere dal mezzo di trasporto scelto».
In base al “Regolamento” approvato ieri, i passeggeri che abbiano già presentato reclamo all’impresa di trasporto su autobus, potranno rivolgersi – anche mediante associazioni rappresentative dei loro interessi, ove a ciò espressamente delegate – in seconda istanza all’Autorità di regolazione dei trasporti, per segnalare le violazioni degli obblighi di cui al Regolamento 181/2011 dell’Unione Europe da parte dell’impresa di trasporto.
In tali circostanze, sulla base del reclamo del passeggero, potrà essere avviato un procedimento dell’Autorità, con una possibile sanzione a carico dell’impresa. Per i servizi di trasporto su autobus le sanzioni si riferiscono a:
In tali circostanze, sulla base del reclamo del passeggero, potrà essere avviato un procedimento dell’Autorità, con una possibile sanzione a carico dell’impresa. Per i servizi di trasporto su autobus le sanzioni si riferiscono a:
- violazioni del contratto di trasporto;
- violazioni degli obblighi relativi a persone con mobilità ridotta;
- violazioni dei diritti del passeggero in caso di cancellazione o ritardo;
- violazioni del diritto all’informazione e ai reclami.
- violazioni degli obblighi relativi a persone con mobilità ridotta;
- violazioni dei diritti del passeggero in caso di cancellazione o ritardo;
- violazioni del diritto all’informazione e ai reclami.
L’adozione da parte dell’Autorità del “Regolamento” e del “Modulo di reclamo” è stata preceduta da una consultazione fra i portatori d’interessi, nel cui ambito l’Autorità ha anche audito rappresentanti di associazioni di consumatori e utenti, compresi i passeggeri a mobilità ridotta, imprese di trasporto autobus, agenzie per la mobilità di Enti Locali.
Come indicato dal D. lgs. 169/2014, i servizi di trasporto passeggeri su autobus per i quali possono essere presentati reclami all’ART sono i servizi “regolari”, non invece quelli “occasionali”. Inoltre, per i servizi di trasporto su autobus la cui distanza prevista sia inferiore a 250 km, sono applicabili solo alcuni motivi di reclamo, come espressamente indicato nel “Modulo di reclamo” (vedi allegato).
All’Autorità non è attribuita competenza a dirimere le controversie tra consumatori e imprese, né a sanzionare i soggetti regolati per i casi di risarcimento e assistenza in caso di incidenti.
Nessun commento:
Posta un commento