lunedì 19 febbraio 2018

SISMA CENTRO ITALIA LE REGOLE DELLA SOSPENSIONE LA RIPRESA E LO SCONTO DELLA FATTURAZIONE ENERGETICA


A seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) ha disposto la sospensione dei termini di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica e gas emesse o da emettere per i Comuni colpiti dal sisma e l’adozione delle agevolazioni in favore delle forniture site nei Comuni terremotati, così come individuati nella Delibera 252/17 del 18/04/2017 e s.m.i.
Beneficiari AUTOMATICI delle agevolazioni:
1) Utenti titolari di almeno un contratto di fornitura attiva alla data del sisma nei Comuni di cui agli Allegati 1 e 2 e 2-bis, ad eccezione delle forniture attive site nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto.
2) Clienti alloggiati in SAE E MAPRE
Tutti gli Utenti alloggiati nelle strutture abitative di emergenza (SAE) adibite a civile abitazione e/o nei moduli abitativi provvisori rurali di emergenza (MAPRE) e/o alle utenze site nelle aree di accoglienza temporanea alle popolazioni colpite allestite dai Comuni e a quelle site negli immobili ad uso abitativo per assistenza alla popolazione.
Beneficiari NON AUTOMATICI delle agevolazioni:
Le disposizioni possono applicarsi, su richiesta degli interessati:
1) Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto ai singoli clienti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al DPR 445/2000, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti.
2) agli utenti titolari di fornitura sita in altri Comuni delle Regioni interessate dagli eventi sismici (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), e attiva alla data di tali eventi, che dimostrino il nesso di causalità diretto tra l’inagibilità dell’immobile in cui è sita la fornitura e gli eventi sismici verificatisi, comprovato da apposita perizia asseverata
3) agli utenti che, a causa degli eventi sismici, hanno dovuto trasferire la propria residenza/domicilio o la propria attività produttiva/commerciale a seguito del sisma, per inagibilità dell’immobile originario.
La portabilità permette quindi di usufruire dell’agevolazione sia sulla fornitura originaria che sulla nuova fornitura (immobile/MAP/camper o roulotte), con le seguenti restrizioni:
a) per gli utenti titolari di nuova fornitura uso domestico in qualunque regione d’Italia, con fornitura originaria all’interno dei Comuni degli Allegati 1-2-2bis (esclusi i Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto) che dimostrino il nesso di causalità tra l’inagibilità dell’immobile e gli eventi sismici verificatisi, comprovato da schede inagibilità FAST o AEDES o similare documentazione rilasciata del Comune.
b) per gli utenti titolari di nuova fornitura uso domestico in qualunque regione d’Italia, con fornitura originaria al di fuori dai Comuni degli Allegati 1-2-2bis (inclusi i Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto) che dimostrino il nesso di causalità tra l’inagibilità dell’immobile e gli eventi sismici verificatisi, comprovato da apposita perizia asseverata.
c) per gli utenti titolari di nuova fornitura per attività produttiva e/o commerciale all’interno dei Comuni degli Allegati 1-2-2bis con fornitura originaria all’interno dei Comuni degli Allegati 1-2-2bis, che dimostrino il nesso di causalità tra l’inagibilità dell’immobile e gli eventi sismici verificatisi, comprovato da:
·      schede inagibilità FAST o AEDES o similare documentazione rilasciata dal Comune se fornitura originaria sita nei Comuni degli Allegati 1-2-2bis (esclusi i Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto)
·      perizia asseverata se fornitura originaria sita nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto

Nel caso in cui l’agibilità dell’unità immobiliare sia ripristinata, tutti gli utenti che staranno usufruendo di agevolazione non automatica ne dovranno dare comunicazione entro 30 giorni in quanto il diritto all’agevolazione decade.
Si ricorda gli utenti che, in deroga a quanto disposto dalla deliberazione 40/2014/R/gas, l’attivazione o la riattivazione della fornitura di gas naturale per gli impianti di utenza nuovi e modificati o trasformati siti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici ovvero realizzati nelle strutture abitative di emergenza, ovvero relativi alle utenze di gas naturale, nella titolarità dei soggetti destinatari delle agevolazioni, può essere effettuata utilizzando il modulo presente nell’Allegato E della Delibera 810/2016/R/com, c E’ comunque facoltà dei Clienti avvalersi della procedura di accertamento documentale prevista dalla deliberazione 40/2014/R/gas.
Si ricorda inoltre gli utenti che la cessazione della propria fornitura, anche laddove l’immobile sia stato dichiarato inagibile, non avviene in automatico; pertanto, se si ritiene di voler disattivare la propria fornitura è importante richiedere al più presto la cessazione 
La documentazione sopra indicata (dichiarazione, copia del documento di riconoscimento e, qualora siano necessarie, schede di inagibilità o perizia asseverata), e/o eventuale diverso indirizzo ai fini del recapito delle eventuali fatture e comunicazioni relativamente al punto di fornitura originario, potrà essere restituita
Le società devono  sospendere tutte le eventuali azioni di recupero credito sulle fatture precedentemente emesse.
Per le bollette già emesse prima della sospensione della fatturazione e la cui richiesta di pagamento è già stata inoltrata agli istituti di credito, chi ha sottoscritto la domiciliazione bancaria può chiedere al proprio istituto di credito il blocco del pagamento.
TIPOLOGIA E DURATA DELLE AGEVOLAZIONI
Le agevolazioni della Del. 252/2017/R/com:
·      prevedono l’azzeramento dei corrispettivi per nuove connessioni/allacciamenti, disattivazioni, riattivazioni subentri e volture;
·      riducono le componenti di rete e gli oneri generali del 100%;
·      sono riconosciute per un periodo di 36 mesi a partire dalla data del sisma che ha causato l’inagibilità dell’immobile (24 agosto, 26 ottobre, 18 gennaio).

RIPRESA FATTURAZIONE (Aggiornamento 15.01.2018)
La fatturazione verrà ripresa, secondo quanto stabilito dalla Delibera 252/17 e s.m.i, non oltre il termine ultimo del 30 aprile 2018.
Entro tale termine ultimo i venditori provvederanno ad emettere un’unica fattura che tenga conto delle agevolazioni previste e degli importi eventualmente già pagati.
La fattura sarà rateizzata automaticamente, a meno che il cliente non preferisca provvedere al pagamento senza rateizzazione.
Chiarimento ARERA per applicazione “tariffa residente”
A seguito dei chiarimenti di ARERA, pubblicati il 20/12/2017, si precisa che verrà applicata la tariffa domestica residente, sia all’abitazione residente inagibile, sia all’eventuale abitazione di cui all’articolo 2.1 della delibera 252/17 in cui è stato stabilito il domicilio (in conseguenza dell’evento sismico); in particolare:
·      alle forniture domestiche di cui al comma 2.1 lettera d) e h) della delibera 252/17, quali SAE (soluzioni Abitative per Emergenza), MAPRE (Moduli Abitativi Prefabbricati Agricoli Emergenziali); MAP(Moduli Abitativi Prefabbricati), temporanee ad uso abitativo, a prescindere dalla durata delle agevolazioni sisma;
·      alle forniture in portabilità uso domestico, per il periodo di vigenza delle agevolazioni sisma.

CRITERI DI RATEIZZAZIONE

Il piano di rateizzazione sarà comunicato al cliente contestualmente alla fattura unica e decorrerà dalla data di emissione della medesima.
La fattura unica sarà rateizzata:
·      Senza interessi a carico del cliente;
·      In 24 mesi, a decorrere dalla data di emissione della fattura unica;
·      Coerentemente con la periodicità di fatturazione applicata al cliente finale;
·      Sulla base di rate non inferiori a 20,00€;
·      Se l’importo complessivo è almeno di 50,00€;
Il cliente potrà richiedere di effettuare il pagamento della fattura unica in maniera non rateizzata.


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