domenica 11 ottobre 2015

Dispositivi di protezione individuale - apparecchi a gas - impianti a fune: nuove norme di sicurezza armonizzate

Il 7 ottobre 2015 il Comitato dei rappresentanti permanenti del Consiglio (Coreper) ha approvato gli accordi tra la presidenza lussemburghese e i rappresentanti del Parlamento europeo riguardo all'aggiornamento delle norme del mercato interno relative ai dispositivi di protezione individuale, agli apparecchi a gas e agli impianti a fune per aumentare ulteriormente la sicurezza dei consumatori e garantire condizioni di concorrenza eque per le imprese.
Le nuove norme sono inoltre intese a migliorare la vigilanza del mercato da parte delle autorità pubbliche senza imporre all'industria oneri e costi superflui.
Etienne Schneider, vice primo ministro e ministro dell'economia del Lussemburgo, ha dichiarato: "Sono convinto che la politica del mercato interno e la politica di protezione dei consumatori sono intrinsecamente connesse e dovrebbero andare di pari passo. Gli accordi su queste nuove norme sono un eccellente esempio di applicazione dei principi di migliore regolamentazione che la presidenza lussemburghese si è impegnata a promuovere all'interno del mercato unico".

Dispositivi di protezione individuale

I dispositivi di protezione individuale sono progettati per proteggere da ogni genere di pericolo (ad esempio, calore, fiamme, sostanze chimiche, particelle volanti, urti meccanici, ecc.) che possa presentarsi in ambienti diversi, ad esempio a casa, sul lavoro o facendo attività sportive.
Tra gli esempi: dispositivi per la protezione della testa, delle orecchie, degli occhi (caschi, copriorecchie, occhiali), per la protezione respiratoria (maschere antigas e antipolvere), per la protezione del corpo (indumenti protettivi contro sostanze chimiche, attrezzature da motociclista e gilet ad alta visibilità), per la protezione delle mani, delle gambe, dei piedi (guanti da giardinaggio, ginocchiere, calzature di sicurezza). Nel campo di applicazione del nuovo regolamento rientrano i guanti da forno, ma non i guanti per rigovernare per uso privato.
Il nuovo regolamento aggiornerà le norme attualmente in vigore della direttiva 89/686/CEE. Si applicano a ogni singolo prodotto destinato a essere immesso e/o a essere messo in servizio nel mercato dell'UE per la prima volta.
Esse stabiliscono i requisiti di salute e di sicurezza e determinano le procedure di valutazione della conformità che i fabbricanti sono tenuti a rispettare. Le procedure dipendono dalla gravità del rischio connesso. La marcatura CE si appone a prodotti che rispettano tali requisiti essenziali di salute e di sicurezza armonizzati. 

Apparecchi a gas

L'obiettivo del nuovo regolamento è garantire che gli apparecchi a gas e i relativi accessori soddisfino i requisiti armonizzati e garantiscano quindi un elevato livello di tutela della salute e della sicurezza di persone, animali domestici e beni, nonché un utilizzo razionale dell'energia.
Apparecchi a gas tipici comprendono caldaie, cucine/forni/barbecue e funghi riscaldatori a gas.
Ai sensi del nuovo regolamento, sia gli apparecchi a gas che gli accessori riceveranno una dichiarazione di prestazione standard dell'UE e dunque confluiranno nello stesso regime. 
Il regolamento aggiornerà le norme attualmente in vigore della direttiva apparecchi a gas (2009/142/CE). Si applicano agli apparecchi destinati a essere immessi nel mercato dell'UE e/o messi in servizio per la prima volta.

Impianti a fune

I principali tipi di impianti a fune sono: funicolari, cabinovie, seggiovie amovibili, seggiovie fisse, teleferiche, funitel, impianti combinati (composti da diversi tipi di impianti a fune, come cabinovie e seggiovie) e sciovie.
I relativi requisiti di conformità in materia di sicurezza, ambiente e mercato sono attualmente contemplati dalla direttiva 2000/9/CE. La trazione mediante cavo e la funzione di trasporto di passeggeri sono i principali criteri che determinano il campo di applicazione della direttiva, che è applicabile a impianti costruiti e messi in servizio a decorrere dal 3 maggio 2004.
Il nuovo regolamento sostituirà la direttiva 2000/9/CE per garantire una maggiore coerenza di tutta la normativa di armonizzazione dell'UE per quanto riguarda i prodotti industriali.
Gli impianti a fune sono prodotti unici, adattati alle condizioni locali e collegati a un'infrastruttura fissa e a una macchina mobile. I componenti di sicurezza e i sottosistemi sono soggetti alle norme sulla libera circolazione delle merci e alla valutazione della conformità e a una dichiarazione di conformità.

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