A seguito degli
eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico
(AEEGSI) ha disposto la sospensione dei termini di pagamento
delle fatture per la fornitura di energia elettrica e gas emesse o da
emettere per i Comuni colpiti dal sisma e l’adozione delle agevolazioni in
favore delle forniture site nei Comuni terremotati, così come individuati
nella Delibera 252/17 del 18/04/2017 e s.m.i.
Beneficiari AUTOMATICI delle agevolazioni:
1) Utenti titolari di almeno un contratto
di fornitura attiva alla data del sisma nei Comuni di cui agli
Allegati 1 e 2 e 2-bis, ad eccezione delle forniture attive site nei comuni
di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto.
2) Clienti alloggiati in SAE E MAPRE
Tutti gli Utenti alloggiati nelle strutture abitative di emergenza (SAE) adibite a civile
abitazione e/o nei moduli abitativi provvisori rurali di emergenza (MAPRE) e/o
alle utenze site nelle aree di accoglienza temporanea alle popolazioni colpite
allestite dai Comuni e a quelle site negli immobili ad uso abitativo per
assistenza alla popolazione.
Beneficiari NON AUTOMATICI delle agevolazioni:
Le disposizioni
possono applicarsi, su richiesta degli interessati:
1) Nei Comuni
di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto ai
singoli clienti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa
di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui
al DPR 445/2000, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e
dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti.
2) agli utenti titolari di fornitura sita in altri Comuni delle Regioni
interessate dagli eventi sismici (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), e
attiva alla data di tali eventi, che dimostrino il nesso di causalità diretto
tra l’inagibilità dell’immobile in cui è sita la fornitura e gli eventi sismici
verificatisi, comprovato da apposita perizia asseverata
3) agli utenti che,
a causa degli eventi sismici, hanno dovuto trasferire la propria
residenza/domicilio o la propria attività produttiva/commerciale a
seguito del sisma, per inagibilità dell’immobile originario.
La portabilità
permette quindi di usufruire dell’agevolazione sia sulla fornitura originaria
che sulla nuova fornitura (immobile/MAP/camper o roulotte), con le
seguenti restrizioni:
a) per gli utenti titolari di nuova fornitura uso domestico in qualunque regione
d’Italia, con fornitura originaria all’interno dei Comuni degli
Allegati 1-2-2bis (esclusi i Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno,
Macerata, Fabriano e Spoleto) che dimostrino il nesso di causalità tra
l’inagibilità dell’immobile e gli eventi sismici verificatisi, comprovato
da schede inagibilità FAST o AEDES o similare documentazione
rilasciata del Comune.
b) per gli utenti titolari di nuova fornitura uso domestico in qualunque regione
d’Italia, con fornitura originaria al di fuori dai Comuni degli
Allegati 1-2-2bis (inclusi i Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno,
Macerata, Fabriano e Spoleto) che dimostrino il nesso di causalità tra
l’inagibilità dell’immobile e gli eventi sismici verificatisi, comprovato da
apposita perizia asseverata.
c) per gli utenti titolari di nuova fornitura per attività produttiva e/o commerciale
all’interno dei Comuni degli Allegati 1-2-2bis con fornitura
originaria all’interno dei Comuni degli Allegati 1-2-2bis, che dimostrino
il nesso di causalità tra l’inagibilità dell’immobile e gli eventi sismici
verificatisi, comprovato da:
· schede inagibilità FAST o AEDES
o similare documentazione rilasciata dal Comune se fornitura originaria
sita nei Comuni degli Allegati 1-2-2bis (esclusi i Comuni di Teramo,
Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto)
· perizia asseverata se fornitura
originaria sita nei Comuni di Teramo, Rieti,
Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto
Nel caso in cui l’agibilità dell’unità
immobiliare sia ripristinata, tutti gli utenti che staranno
usufruendo di agevolazione non automatica ne dovranno dare comunicazione entro 30 giorni in quanto il diritto all’agevolazione decade.
Si ricorda gli utenti che, in deroga a quanto disposto dalla deliberazione 40/2014/R/gas,
l’attivazione o la riattivazione della fornitura di gas naturale per gli
impianti di utenza nuovi e modificati o trasformati siti nei Comuni colpiti
dagli eventi sismici ovvero realizzati nelle strutture abitative di emergenza,
ovvero relativi alle utenze di gas naturale, nella titolarità dei soggetti
destinatari delle agevolazioni, può essere effettuata utilizzando il modulo
presente nell’Allegato E della Delibera 810/2016/R/com,
c E’ comunque facoltà dei Clienti avvalersi della procedura di accertamento
documentale prevista dalla deliberazione 40/2014/R/gas.
Si ricorda inoltre gli utenti che la cessazione della propria fornitura, anche
laddove l’immobile sia stato dichiarato inagibile, non avviene in automatico;
pertanto, se si ritiene di voler disattivare la propria fornitura è importante
richiedere al più presto la cessazione
La documentazione
sopra indicata (dichiarazione, copia del documento di riconoscimento e, qualora
siano necessarie, schede di inagibilità o perizia asseverata), e/o eventuale
diverso indirizzo ai fini del recapito delle eventuali fatture e comunicazioni
relativamente al punto di fornitura originario, potrà essere restituita
Le società devono sospendere tutte le eventuali azioni di recupero credito sulle fatture
precedentemente emesse.
Per le bollette già
emesse prima della sospensione della fatturazione e la cui richiesta di
pagamento è già stata inoltrata agli istituti di credito, chi ha sottoscritto
la domiciliazione bancaria può chiedere al proprio istituto di credito il blocco
del pagamento.
TIPOLOGIA E DURATA DELLE AGEVOLAZIONI
Le agevolazioni
della Del. 252/2017/R/com:
· prevedono
l’azzeramento dei corrispettivi per nuove connessioni/allacciamenti,
disattivazioni, riattivazioni subentri e volture;
· riducono le
componenti di rete e gli oneri generali del 100%;
· sono riconosciute
per un periodo di 36 mesi a partire dalla data del sisma che
ha causato l’inagibilità dell’immobile (24 agosto, 26 ottobre, 18 gennaio).
RIPRESA FATTURAZIONE (Aggiornamento
15.01.2018)
La fatturazione verrà ripresa, secondo quanto stabilito dalla
Delibera 252/17 e s.m.i, non oltre il termine ultimo del 30 aprile
2018.
Entro tale termine
ultimo i venditori provvederanno ad emettere un’unica fattura che
tenga conto delle agevolazioni previste e degli importi eventualmente già
pagati.
La fattura sarà
rateizzata automaticamente, a meno che il cliente non preferisca provvedere al
pagamento senza rateizzazione.
Chiarimento ARERA per applicazione “tariffa residente”
A seguito dei
chiarimenti di ARERA, pubblicati il 20/12/2017, si precisa che verrà applicata
la tariffa domestica residente, sia all’abitazione residente
inagibile, sia all’eventuale abitazione di cui all’articolo 2.1 della delibera
252/17 in cui è stato stabilito il domicilio (in conseguenza dell’evento
sismico); in particolare:
· alle forniture
domestiche di cui al comma 2.1 lettera d) e h) della delibera 252/17, quali SAE (soluzioni
Abitative per Emergenza), MAPRE (Moduli Abitativi
Prefabbricati Agricoli Emergenziali); MAP(Moduli Abitativi
Prefabbricati), temporanee ad uso abitativo, a prescindere
dalla durata delle agevolazioni sisma;
· alle forniture in
portabilità uso domestico, per il periodo di vigenza delle
agevolazioni sisma.
CRITERI DI RATEIZZAZIONE
Il piano di
rateizzazione sarà comunicato al cliente contestualmente alla fattura unica e
decorrerà dalla data di emissione della medesima.
La fattura unica
sarà rateizzata:
· Senza interessi a
carico del cliente;
· In 24 mesi, a
decorrere dalla data di emissione della fattura unica;
· Coerentemente con
la periodicità di fatturazione applicata al cliente finale;
· Sulla base di rate
non inferiori a 20,00€;
· Se l’importo
complessivo è almeno di 50,00€;
Il cliente potrà
richiedere di effettuare il pagamento della fattura unica in maniera non
rateizzata.